Soft spam senza consenso: quando è (davvero) possibile? Indicazioni operative dopo Cassazione n. 15881/2025 e Provvedimento Garante 27.2.2025 (doc. web n. 10114967)
Executive summary
Regola generale: per inviare comunicazioni promozionali tramite strumenti elettronici (email, SMS, MMS, messaggistica “di altro tipo”) serve consenso preventivo dell’interessato (“optin”). Lo prevede l’art. 130, commi 1-2, del Codice Privacy, in attuazione della direttiva eprivacy 2002/58/CE. La Cassazione lo ribadisce con l’ordinanza n. 15881/2025.
Eccezione “soft spam”: l’art. 130, comma 4, consente solo via email l’uso delle coordinate raccolte nel contesto di una vendita (propri prodotti/servizi) per promuovere prodotti/servizi analoghi, con optout sempre possibile e agevole, e previa informazione adeguata. È una deroga di stretta interpretazione. La Cassazione esclude che basti la mera iscrizione a una newsletter o l’uso di un portale “aggregatore di offerte”: serve un rapporto di vendita effettivo e oneroso.
Niente scorciatoie: moduli di consenso generici o “onnicomprensivi” (tipici dei lead marketplace) non neutralizzano l’opposizione esercitata via Registro Pubblico delle Opposizioni, né legittimano contatti promozionali. Il Garante ha sanzionato pratiche simili nel provvedimento 27.2.2025, rimarcando i requisiti di libertà, specificità e granularità del consenso e l’onere di governance sulla filiera.
Cosa fare in pratica: se invii email basate su “soft spam”, verifica tutti i presupposti (provenienza dell’indirizzo dal checkout, identità del titolare, “analogia” dell’offerta, informativa al momento della raccolta, optout chiaro in ogni messaggio e prova dell’origine). Se anche uno solo manca, torna il consenso optin.
Attenzione alle sanzioni: Cassazione n. 15881/2025 conferma l’illiceità dell’invio di newsletter promozionali senza consenso nel caso di piattaforma che funge da “aggregatore di offerte”; la causa è stata rinviata solo sulla misura della sanzione (speciale tenuità), non sulla regola di merito.
1) Il quadro normativo: optin come regola, soft spam come deroga tassativa
La disciplina italiana del marketing elettronico è contenuta nell’art. 130 del Codice privacy (d.lgs. 196/2003). La regola è chiara: serve il consenso per email e sistemi automatizzati. L’unica deroga rilevante è il “soft spam” (art. 130, comma 4):
- email fornita nel contesto di una vendita;
- per promuovere prodotti/servizi analoghi;
- senza nuovo consenso, con informativa e optout agevole e gratuito in ogni messaggio.
2) Cassazione n. 15881/2025: la newsletter non “regge” senza vendita
I fatti: la Cassazione ha confermato la sanzione per una società che inviava newsletter senza una precedente vendita. L’iscrizione a un sito o ad aggregatori di offerte non costituisce “vendita”.
Principi ribaditi:
- Il consenso è la regola; il soft spam è eccezione.
- Serve una vendita effettiva a titolo oneroso.
- La mera registrazione non basta.
- L’optout deve essere sempre chiaro e immediato.
3) Provvedimento Garante 27.2.2025: consenso granulare e governance
- I consensi “onnicomprensivi” dei portali sono invalidi.
- Non superano l’optout via RPO.
- Necessario il controllo sulla filiera (culpa in eligendo/vigilando).
- Richieste misure organizzative e tecniche concrete (MFA, audit, check call).
4) Che cosa è (e che cosa non è) il soft spam
Cinque requisiti cumulativi: vendita, identità soggettiva, analogicità, informativa + optout, canale email. Se manca anche uno, torna il consenso.
Casi esclusi: newsletter senza vendita, lead marketplace, crossselling ampio, invii da terzi non titolari.
B2B: anche nelle relazioni business serve una vendita effettiva, limitata ad analoghi e con optout.
5) Come implementare bene il soft spam
- Data lineage e prova dell’origine dell’indirizzo.
- Definizione restrittiva di “analogicità”.
- Optout oneclick sempre disponibile.
- Informativa trasparente al momento della raccolta.
- Liste separate da quelle di lead marketing.
6) Dieci casi d’uso
- Ecommerce: sì per accessori, no per assicurazioni non correlate.
- Marketplace: no, manca la vendita.
- Gruppi societari: no, serve consenso.
- Acquisto in negozio fisico: sì, se informativa e optout.
- Lead da comparatore: no, consenso invalido.
- B2B software: sì per moduli aggiuntivi analoghi, no per altri prodotti IT.
- Cambio di brand: sì solo con continuità e trasparenza.
- Programma fedeltà: no, manca la vendita.
- Optout macchinoso: no, illecito.
- Email transazionale con banner: attenzione, rischioso.
7) Checklist di conformità
Domande chiave da verificare prima di inviare in soft spam:
- Email raccolta con vendita effettiva? Posso provarlo?
- Prodotto promosso analogo?
- Informativa e optout chiari?
- Email inviata dallo stesso titolare?
- Blacklist unificate?
- Audit sulla filiera?
8) Errori ricorrenti
- Confondere cliente con registrato.
- Analogicità estesa troppo.
- Optout complicato.
- Lead marketplace spacciati per soft spam.
- Delegare ai partner senza audit.
9) Documentazione & accountability
- Prove di vendita associate a ciascun indirizzo.
- Versioni informative rese.
- Log invii e optout.
- Matrice analogicità prodotti.
- Audit e controlli di filiera.
10) Struttura “compliant” di una newsletter
Esempio: oggetto, mittente identico al titolare, contenuto solo su prodotti analoghi, footer con informativa, link disiscrizione oneclick, contatti DPO.
11) Il consenso come base imprescindibile
La Cassazione avverte: senza vendita, senza analogicità e senza optout → serve consenso. Strategicamente, il consenso amplia i canali, consente profilazioni e riduce rischi sanzionatori.
12) Governance della filiera: do & don’t
- Do: procure precise, audit, tracciabilità, playbook incident response.
- Don’t: acquistare liste preconsentite senza controlli, accettare elenchi partner indeterminati, mischiare basi, trascurare formazione.
13) FAQ
- Soft spam via SMS? No, solo email.
- Prodotti complementari (es. assicurazione)? Rischioso, meglio consenso.
- Fornitore può inviare a nome suo? No, solo per conto del titolare.
- Cliente disiscritto che ricompra? Sì, nuova vendita = nuova base.
- Newsletter ibrida? No, serve consenso.
14) Confronto Cassazione e Garante
Cassazione n. 15881/2025: regole rigide sul soft spam, vendita vera come presupposto, optout obbligatorio.
Garante 27.2.2025: consensi non granulari invalidi, governance obbligatoria, sanzioni fino a 300.000 €.
15) Roadmap operativa 90 giorni
- 0-30 giorni: mappatura basi, prove di vendita, aggiornamento informative, unsubscribe oneclick.
- 31-60 giorni: policy analogicità, blacklist unificate, audit vendor, check call bloccanti.
- 61-90 giorni: formazione, KPI di compliance, repermissioning, revisioni partner.
16) Conclusioni
- Soft spam = deroga limitata, mai scorciatoia.
- Vendita effettiva, non registrazione.
- Optout “di ferro”.
- Filiera sotto controllo.
- Accountability documentata.
Se applicato correttamente, il soft spam è legittimo e utile. Se applicato male, espone a sanzioni. In caso di dubbio, torna al consenso: è la scelta più sicura.





